Musica e legge: una scuola di musica può essere obbligata a costituire una rappresentanza degli insegnanti?

Un esempio ispirato alla pratica del consulente legale della Società Svizzera di Pedagogia Musicale. Yvette Kovacs, dottore in legge, consulente legale della SSPM e avvocato a Zurigo, risponde alle domande dei soci della SSPM.

 

Domanda di un membro SSPM

Una scuola di musica può essere obbligata a creare una rappresentazione del corpo docente?

 

Risposta della signora Kovacs:

Le scuole di musica di diritto pubblico sono soggette a specifiche normative cantonali e comunali. Dato il gran numero e la diversità di tali normative in Svizzera, non è possibile dare una risposta generale in questa sede e sarebbe necessario studiare ogni caso specifico.

Le scuole di musica di diritto privato, invece, sono soggette alle norme federali di diritto privato.

La legge sulla partecipazione (legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese del 17. 12. 1993, RS 822.14) contiene le seguenti disposizioni: questa legge si applica a tutte le imprese private in Svizzera che impiegano lavoratori a tempo indeterminato. L'art. 3 stabilisce che nelle imprese che impiegano almeno cinquanta lavoratori, questi ultimi possono eleggere al loro interno dei rappresentanti, riuniti in una o più rappresentanze. L'art. 5 stabilisce che, se un quinto dei lavoratori lo richiede, si deve procedere a uno scrutinio segreto per determinare se la maggioranza dei votanti desidera formare un organo di rappresentanza. In tal caso, si deve procedere a un'elezione, organizzata congiuntamente dal datore di lavoro e dai lavoratori. Il numero di rappresentanti dei lavoratori è determinato congiuntamente dal datore di lavoro e dai lavoratori. Le dimensioni e la struttura dell'azienda devono essere tenute in debito conto. L'organo di rappresentanza è composto da almeno tre membri (Legge sulla partecipazione, art. 7). L'organo di rappresentanza dei lavoratori rappresenta gli interessi comuni dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro. Tiene regolarmente informati i lavoratori sulle sue attività (Legge sulla partecipazione, art. 8). I rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di essere informati tempestivamente e in modo esauriente su tutte le questioni di cui devono essere a conoscenza per svolgere correttamente i loro compiti. Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i rappresentanti dei lavoratori almeno una volta all'anno sulle conseguenze del corso degli affari per l'occupazione e per la forza lavoro (Legge sulla partecipazione, art. 9). La cooperazione tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori nelle questioni relative al funzionamento dell'azienda si basa sul principio della buona fede. Il datore di lavoro deve sostenere i rappresentanti dei lavoratori nelle loro attività. Il datore di lavoro deve fornire i locali, le attrezzature e i servizi amministrativi necessari (Legge sulla partecipazione, art. 11).

Ne consegue che, ai sensi della legge sulla partecipazione, la costituzione di una rappresentanza dei lavoratori può essere richiesta nelle scuole di musica che impiegano almeno cinquanta dipendenti (art. 3 in combinato disposto con l'art. 2 della legge sulla partecipazione).

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